1Il concetto di trasparenza
2Gli obblighi di pubblicazione
3Esclusioni da obbligo di pubblicazione

In particolare le disposizioni di questo decreto si applicano ai documenti e dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e disciplinano l’accesso a questi nel rispetto e nei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici, privati giuridicamente rilevanti. Tali documenti e dati, infatti, devono essere pubblicati sui siti istituzionali dell’Ente che li detiene (necessariamente nella sezione “Amministrazione Trasparente”), e devono essere accessibili senza la necessità di autenticazione e identificazione al fine di poterne fruire.

L’obbligo determinato da tale normativa permette a chiunque, ove venga omessa la pubblicazione di dati e documenti, la facoltà di richiederne l’accesso, benché senza motivazione.

Il rilascio di documentazioni, informazioni e dati è gratuito sia che questo avvenga in formato elettronico che cartaceo, fatto salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute e documentato dalla Pubblica Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Nel caso di documentazioni non soggette all’obbligo di pubblicazione, il soggetto interessato può richiedere formalmente a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC l’accesso ai documenti di cui detiene potenzialmente interesse. La Pubblica Amministrazione, entro trenta giorni dall’istanza di accesso, con provvedimento espresso e motivato, si esprime sull’istanza, comunicando l’esito agli interessati ed a eventuali controinteressati. Nei casi di diniego totale o parziale, l’istante può richiedere il riesame della richiesta di accesso al Responsabile della prevenzione e della corruzione dell’Ente, il quale decide con provvedimento espresso e motivato entro e non oltre i venti giorni. Avverso la decisione dell’amministrazione competente è ammissibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.