L’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti la Sicurezza e l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati ed il loro perseguimento oltreché il regolare svolgimento delle attività ispettive.
Lo stesso è rifiutato anche per evitare, come si diceva, un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse privato, in particolare la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà individuale, i diritti d’autore ed i segreti commerciali.
Occorre evidenziare che i documenti relativi ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblicati TEMPESTIVAMENTE e restano pubblicati per un periodo non inferiore a cinque anni.