1Il Procedimento e la sua conclusione
2La Motivazione del Provvedimento
3Il Responsabile del Procedimento
4Le Autocertificazioni
5Le Conferenze di Servizi
6Il silenzio assenso
7Efficacia ed invalidità del provvedimento
amministrativo. Revoca e Recesso
8L’Accesso agli Atti

Le amministrazioni adottano misure idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni ai sensi del DPR 445/2000. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari all’istruttoria del procedimento, sono acquisiti di ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente e sono accertati d’ufficio dal Responsabile del Procedimento.

In particolare, nei procedimenti avviati su istanza di parte, e che hanno ad oggetto l’eventuale erogazione di qualsivoglia beneficio economico, o indennità, prestazione previdenziale ed assistenziale, ma anche contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti e in generale agevolazioni, le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti oggettivi soggettivi richiesti dalla normativa, fatte salve le disposizioni in materia di antimafia e misure di prevenzione.

La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame più contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.