1Il Procedimento e la sua conclusione
2La Motivazione del Provvedimento
3Il Responsabile del Procedimento
4Le Autocertificazioni
5Le Conferenze di Servizi
6Il silenzio assenso
7Efficacia ed invalidità del provvedimento
amministrativo. Revoca e Recesso
8L’Accesso agli atti

Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili. Se il numero di destinatari è tale da non permettere possibile o particolarmente gravosa la comunicazione personale, la Pubblica Amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’Amministrazione stessa.

Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, o nel mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato. Dunque la revoca non permette al provvedimento di produrre ulteriori effetti e determina l’eventuale indennizzo alle parti per il solo danno emergente.

Il provvedimento è nullo quando manca degli elementi essenziali (il soggetto, l’oggetto, il contenuto, la finalità, la forma ed il destinatario, ndr), ed è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato dunque adottato in violazione o elusione del giudicato (a dichiararne la nullità è un giudice ordinario o un giudice amministrativo)

E’ invece annullabile il provvedimento adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Il provvedimento non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe putto essere di verso da quello concretamente adottato.

Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore ai dodici mesi da quando è stato adottato. Bisogna comunque tener conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Non procedere in tali casi all’annullamento del provvedimento illegittimo comporta responsabilità a carico della struttura emanante.

L’atto illegittimo può in qualche modo superare la criticità. La Convalescenza dell’atto consegue che lo stesso possa essere:

  • La Convalida è un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui vengono eliminati i vizi di legittimità di un atto invalido precedentemente emanato dalla stessa autorità
  • La ratifica è un nuovo provvedimento, autonomo e costitutivo col quale viene stralciato il vizio di incompetenza relativa da parte dell’Autorità realmente competente la quale assume gli effetti di un atto emesso da autorità dello stesso ramo ma non competente per la natura del provvedimento
  • La sanatoria invece prevede il riconoscimento implicitamente l’omissione di un atto propedeutico all’emanazione dell’atto effettuando appunto, in sanatoria, quanto non effettuato nell’iter amministrativo.

La conservazione dell’atto invece prevede che l’atto venga conservato rendendolo inattaccabile da ricorsi amministrativi o giudiziari.

  • La consolidazione si manifesta quando nessuno ricorre avverso l’illegittimità dell’atto nei tempi previsti dalla legge. In questo caso l’atto non è più impugnabile e pertanto la sua efficacia è consolidata. (Conservazione oggettiva)
  • L’acquiescenza si manifesta quando il privato interessato o controinteressato manifesta espressamente o con fatti concludenti di essere concorde con la Pubblica Amministrazione procedente (Conservazione soggettiva)
  • la Conversione prevede che l’atto venga ritenuto come diverso da quello originale e conforme alla sua reale finalità.
  • La conferma è una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione procedente di ribadirne e riproporne il contenuto.