1Il Procedimento e la sua conclusione
2La Motivazione del Provvedimento
3Il Responsabile del Procedimento
4Le Autocertificazioni
5Le Conferenze di Servizi
6Il silenzio assenso
7Efficacia ed invalidità del provvedimento
amministrativo. Revoca e Recesso
8L’Accesso agli atti

Per accesso agli atti si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi. L’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

I documenti amministrativi sono sempre accessibili, ad esclusione di particolari casistiche previste dalla legge. Si parla di documenti coperti da segreti di Stato, i procedimenti tributari, gli atti amministrativi generali, di pianificazione e programmazione e – nei procedimenti selettivi – dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Il diritto di accesso si esercita mediante l’esame e l’estrazione di copia di documenti amministrativi. L’esame è sempre gratuito, salvo il rimborso del costo (documentato) al rilascio della copia, fatte salve le eventuali disposizioni in materia di bollo, di diritti di ricerca e di visura.

La richiesta deve essere motivata e rivolta all’amministrazione che lo detiene stabilmente. Alla richiesta di accesso, l’ente può rifiutarsi motivandone la limitazione per i soli motivi sopracitati (documenti coperti da segreti di Stato, i procedimenti tributari, gli atti amministrativi generali, di pianificazione e programmazione e – nei procedimenti selettivi – dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi).

Decorsi inutilmente i trenta giorni dalla richiesta di accesso, la stessa è intesa come respinta. Avverso il diniego (tacito o espresso) l’interessato può ricorrere al tribunale amministrativo ed al difensore civico competente per ambito territoriale (ove nominato).