1 | L’Esigibilità dei diritti |
2 | Modalità e strumenti per l’accesso al sistema integrato dei servizi |
3 | Organizzazione |
4 | Rapporti tra Enti Pubblici e altri Attori del Sistema Integrato |
La Regione, al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, individua gli ambiti territoriali che si compongono, di norma, dei comuni che fanno parte dello stesso distretto sociosanitario. Il Comune Capofila è inquadrato in quello dove ha sede il distretto sociosanitario, benché i comuni interessati possano avanzare alla Giunta regionale proposta di modifica dell’assetto circoscrizionale dell’Ambito Territoriale.
I Comuni, appartenenti allo stesso Ambito Territoriale, al fine di promuovere l’esercizio in forma associata della funzione socioassistenziale, definiscono il proprio assetto istituzionale secondo quanto previsto dal TUEL, individuando prioritariamente due forme di associazione: La Convenzione ed il Consorzio tra Comuni.
L’Ambito Territoriale è governato dal Coordinamento Istituzionale, composto da tutti i sindaci (o loro delegati) per i compiti di indirizzo e controllo della programmazione de della gestione degli interventi sociali in forma associata. l’Ufficio Unico di Piano di Zona è invece l’organo tecnico per il coordinamento funzionale dei Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale.
Il Coordinamento, a cui partecipa anche il Direttore Generale dell’AUSL, svolge i seguenti compiti:
Designare il Comune capofila dell’Ambito Territoriale |
Disciplinare il funzionamento del tavolo di concertazione per la programmazione e l’attuazione del Piano Sociale di Zona |
Definire le priorità strategiche e gli obiettivi specifici della programmazione di Ambito, con le relative risorse assegnate |
Stabilire le modalità di gestione di tutti i servizi previsti dal Piano Sociale di Zona |
Adottare tutti i regolamenti unici di Ambito |
Adottare l’Accordo di Programma con la Provincia e la ASL, in quanto interessati alla definizione, finanziamento ed attuazione del Piano di Zona insieme ai Comuni aderenti alla Convenzione, a conclusione della stesura dello stesso Piano Sociale di Zona, ovvero gli atti integrativi connessi ad eventuali riprogrammazioni o adeguamenti del Piano stesso |
Consentire di realizzare un sistema di sicurezza sociale condiviso attraverso strumenti di partecipazione, pratiche concertative e percorsi di coprogettazione e co-valutazione |
Istituire l’Ufficio di Piano, come tecno-struttura snella a supporto della programmazione di Ambito, mediante l’approvazione di indirizzi organizzativi, la nomina del responsabile dell’Ufficio e l’attribuzione del personale e delle risorse adeguate al suo funzionamento |
dare attuazione alle forme di collaborazione e di integrazione fra l’Ambito e l’ASL di riferimento, per i servizi e le prestazioni dell’area sociosanitaria |
Stabilire i contenuti degli accordi di programma e le eventuali forme di collaborazione interambito con la provincia di riferimento, le altre istituzioni pubbliche e private cointeressate alla realizzazione di specifici interventi |
All’Ufficio di Piano compete invece:
Elaborare la proposta del Piano di Zona in base alle linee espresse dal Coordinamento Istituzionale ed emerse dal processo di concertazione |
definire e perfezionare la progettazione esecutiva di Ambito, nonché le eventuali modifiche allo stesso Piano di Zona, che si rendano necessarie nel periodo di validità dello stesso |
Supportare le procedure di gestione dei servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, e delle relative risorsa, anche mediante la elaborazione dei regolamenti unici di Ambito per l’esperimento delle procedure di individuazione del soggetto attuatore ovvero affidatario dei servizi |
Implementare modalità e strumenti per il monitoraggio e la valutazione del Piano Sociale di Zona, nonché la rendicontazione delle risorse utilizzate |
promuovere connessioni tra i Comuni dell’Ambito territoriale |
Facilitare i rapporti con le altre PA coinvolte per l’attuazione del Piano di Zona |
Ogni ambito territoriale, al fine di garantire strumenti omogenei per la gestione associata ed unitaria del sistema integrato dei servizi, adotta regolamenti di seguito elencati, adeguandoli ed aggiornandoli con le eventuali variazioni delle normative nazionali e regionali. In particolare l’Ambito adotta il regolamento di organizzazione, di affidamento dei servizi, dell’accesso ai servizi e la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni, di contabilità ed ogni altro strumento regolamentare utile alla gestione associata delle funzioni socioassistenziali nell’Ambito.
Ma come si arriva all’approvazione del Piano Sociale di Zona?
- La Giunta Regionale adotta, contestualmente all’approvazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali triennali, le linee guida regionali necessarie per la stesura dei Piani Sociali di Zona, che dovrà essere coerente con le priorità di programmazione espresse nel piano regionale e ovviamente conforme alle linee guida;
- Il sindaco del Comune Capofila (o il Presidente del Consorzio) danno avvio al percorso di stesura del Piano sociale di Zona, assicurando la massima partecipazione di tutto il partenariato istituzionale e sociale, mediante strumenti di partecipazione ed in coerenza con quanto disposto dai regolamenti di Ambito;
- Propedeuticamente all’adozione del Piano di Zona, si accompagna la definizione di un accordo di programma con la Provincia e l’ASL;
- Il Piano di Zona è adottato dal Coordinamento Istituzionale (o Assemblea Consortile) dell’Ambito Territoriale, al termine del percorso del Piano di Zona, quindi approvato mediante Conferenza di Servizi.
La Regione esercita, allo scopo di garantire la coerenza delle azioni realizzate in attuazione dei piani di zona, delle verifiche per il controllo dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità dei servizi. ed a tal l’Ambito Territoriale presenta annualmente, entro il 30 giugno, la relazione sociale corredata da rendicontazione economico finanziaria e da indicatori sui risultati conseguiti in termini di copertura delle prestazioni erogate rispetto alla domanda rilevata. Inoltre l’Assessorato alla Solidarietà della Regione dispone delle verifiche a campione sui servizi attivati nell’Ambito nei rispettivi Piani Sociali di Zona, nonché sull’applicazione di quanto disposto dalla legge regionale.
Nel corso dell’ordinaria attività di verifica, ma anche su segnalazione di portatori di interessi diretti, se la regione riscontra casi di inadempimento o inosservanza degli obblighi previsti dalla legge regionale e dai relativi atti di indirizzo o del regolamento stesso, interviene nella procedura per l’esercizio dei poteri sostitutivi. La Giunta Regionale invita l’Ambito Interessato a provvedere a sanare le irregolarità entro un termine congruo, non inferiore a 15 giorni e non superiore a 90. Contestualmente nomina un commissario ad acta il quale, decorso inutilmente il termine fissato, interviene per provvedere agli adempimenti in via sostitutiva. Lo stesso dettaglierà il suo intervento direttamente all’Assessorato alla Solidarietà con una relazione.
Gli inadempimenti che comportano l’attivazione del potere sostitutivo:
- Ritardi o mancata approvazione dei documenti di programmazione locale attuativa della programmazione regionale, espressa in forma di piani e di linee guide;
- ritardi o mancata assunzione delle scelte connesse alla definizione dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale dell’Ambito Territoriale, rispetto ai termini fissati dagli atti regionali e di programmazione;
- Omissione degli atti e delle procedure necessarie a favorire la più ampia partecipazione dei soggetti alle fasi concertative;
- ritardi o mancata attivazione o attivazione con modalità difformi di quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento delle procedure connesse all’attuazione degli interventi del piano di zona, con particolare riferimento a quanto gestito direttamente dall’ambito e quanto affidato a terzi;
- La mancata revoca di provvedimenti per l’autorizzazione al funzionamento di strutture e di servizi che a seguito di attività di vigilanza risultino difformi dagli standard funzionali, strutturali e organizzativi tali da determinare una discriminazione ed un danno nei confronti dei soggetti titolari delle strutture;
- adozione di atti per la gestione delle strutture e dei servizi in difformità con la normativa nazionale e regionale.