1Premessa
2Organizzazione degli uffici e Piano del Fabbisogno
3Reclutamento del personale
4Codice di comportamento
5Il licenziamento disciplinare

Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici adottando, in conformità con il piano triennale dei fabbisogni, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale.

Allo scopo di ottimizzare l’impiego di risorse pubbliche e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le PA adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività delle performance. Il piano indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione dello stesso, nei limiti delle risorse quantificate sulla base per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali consentite. Con appositi decreti adottati dal Ministero della Funzione Pubblica con il Ministero dell’Economa, sono definite le linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione di nuovi profili professionali individuati nella contrattazione collettiva, con particolare riguardo alle conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della PA non tralasciando anche le conoscenze in materia di strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.

E’ obbligo per le PA comunicare le informazioni ed i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al dipartimento per la funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorno dalla loro adozione, pena l’impossibilità di procedere alle assunzioni.

Nel gestire le risorse umane, le PA garantiscono – nell’accesso al lavoro, nella formazione professionale e nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro – parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, sia essa diretta che indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua.

Al fine di garantire condizioni compatibili ai dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale, familiare o impegnati in attività di volontariato, le PA individuano criteri certi di priorità nell’impiego flessibile. Le amministrazioni quindi devono garantire la cura della formazione e l’aggiornamento del personale.