
1 | Premessa |
2 | Organizzazione degli uffici e Piano del Fabbisogno |
3 | Reclutamento del personale |
4 | Codice di comportamento |
5 | Il licenziamento disciplinare |
Fermo restando quanto previsto dal codice penale, il lavoratore di una PA che attesta falsamente la propria presenza in servizio con modalità fraudolente o con l’alterazione dei sistemi di rilevamento e che giustifica l’assenza con un certificato medico falso o attestante un falso stato di malattia è punito dalla reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 400 a 1600 euro, la stessa pena è applicata al medico che ha falsamente certificato la malattia. In questi casi il lavoratore è tenuto a restituire il danno patrimoniale corrisposto quale retribuzione nei periodi per i quali è stata accertata la mancata prestazione, oltre al danno di immagine.