Come anticipato, le domande per richiedere la nuova misura di inclusione nazionale – Assegno di Inclusione – sono partite lo scorso 18 dicembre. In sede di compilazione è scoppiato il caos introdotto dalle categorie di persone soggette a “condizioni di svantaggio”, ovvero che possono richiedere la misura economica pur non avendo nel proprio nucleo minori, disabili o anziani.
La piattaforma INPS richiede, infatti, per queste categorie, di inserire il codice fiscale della componente del nucleo familiare soggetta a condizioni di svantaggio, il protocollo (ove presente) dell’attestazione della Pubblica Amministrazione che attesti l’avvenuta presa in carico oltre che il periodo di riferimento della stessa.
La cosa sfuggita inizialmente al controllo è proprio il concetto di presa in carico, che lo stesso decreto elenca in maniera molto stringente. Andiamo a vedere quali sono.
Sono da considerarsi in condizioni di svantaggio, fatta salva la possibilità che con successivo decreto possano essere identificate ulteriori categorie di persone svantaggiate:
a | persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici; |
b | persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale con grado di invalidità compreso tra il 46 e il 66 per cento, ai sensi dell’art.1, lettera a) della legge 68/1999, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati, ai sensi degli articoli 21 e 22 del DPCM 12 gennaio 2017; |
c | persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, in carico ai servizi sociosanitari; |
d | persone “vittime di tratta”, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari; |
e | persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio; |
f | persone ex detenute, nel primo anno successivo al termine della detenzione e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d); |
g | persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’articolo 22, comma 2, lettera g) della legge 328/2000, in carico ai servizi sociali; |
h | persone senza dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; |
i | persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore che: vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; |
j | neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni (i cosiddetti Care Leavers) che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari. |
Per queste categorie, e solo per queste (fatto salvo aggiornamento dell’elenco a cura del Ministero) verrà rilasciato nei prossimi giorni un format di attestazione che le Pubbliche Amministrazioni potranno utilizzare per certificare la presa in carico avvenuta – si osserva – ben prima di richiedere il beneficio. Tali certificazioni serviranno all’istante di Assegno di Inclusione per poter autodichiarare la propria condizione di svantaggio. Attenzione: come ogni dichiarazione, è soggetta a controllo. E la dichiarazione mendace è un reato.
La casistica, dunque, ben specifica, non riguarda in assoluto la sola condizione di disagio economico vissuta dal nucleo potenzialmente richiedente.
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