L’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, ai fini della determinazione della soglia di reddito richiesta per l’accesso all’ADI e del successivo calcolo del beneficio economico, prevede l’attribuzione del parametro della scala di equivalenza di 0,40 al componente maggiorenne del nucleo familiare beneficiario dell’ADI che abbia carichi di cura come definiti dall’articolo 6, comma 5, lettera d), del medesimo decreto-legge, ossia nel caso in cui siano presenti nel nucleo familiare soggetti minori di tre anni di età, tre o più figli minori di età o componenti con disabilità o non autosufficienza, come definite nell’allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

In fase di prima attuazione della misura, nel modello di domanda è stata prevista l’indicazione del componente (non più di uno per nucleo familiare) cui attribuire il carico di cura, anche al fine di effettuare i relativi controlli con riguardo all’ulteriore componente familiare che viene inserito nella scala di equivalenza.

Nel modello “ADI-Com esteso” è stata altresì prevista, successivamente alla presentazione della domanda, la possibilità di indicare il soggetto cui attribuire il carico di cura, se non indicato in domanda, o di indicare un soggetto diverso da quello indicato inizialmente.

A seguito dei chiarimenti forniti dal Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stata prevista l’attribuzione d’ufficio del parametro 0,40 della scala di equivalenza anche nelle ipotesi in cui la presenza del componente con carico di cura non risulti dichiarata in domanda, pur sussistendo i presupposti di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023.

Con le elaborazioni del mese di gennaio 2025 è stata avviata la nuova gestione dell’attribuzione d’ufficio del carico di cura per le domande in stato “accolta” e in corso di pagamento, nonché per le nuove domande in cui il carico di cura non sia stato dichiarato nel Quadro C del modello di domanda dell’ADI.

Nello specifico, il parametro 0,40, quando attribuito d’ufficio, in presenza dei requisiti richiesti, viene applicato al componente a cui viene attribuito il parametro 1 della scala di equivalenza nel nucleo familiare dell’ADI.

In fase di analisi multidimensionale del nucleo familiare, i servizi sociali possono confermare il carico di cura al soggetto cui è stato attribuito d’ufficio, o modificarne l’attribuzione ad altro componente maggiorenne del nucleo.

Anche le successive variazioni nell’attribuzione del carico di cura tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare devono essere gestite a cura dei servizi sociali, motivo per il quale si è provveduto a eliminare la relativa sezione di compilazione dal modello di comunicazione “ADI -Com esteso”.

Per le domande già accolte e in corso di pagamento, laddove non sia stato attribuito il carico di cura e siano invece presenti le condizioni per riconoscerlo d’ufficio, si procederà, nel corso delle liquidazioni delle prossime mensilità, anche al ricalcolo degli importi spettanti sulle mensilità pregresse, integrando il beneficio economico già corrisposto, che verranno erogati a conguaglio, in unica soluzione.

Si precisa, inoltre, che, nei casi in cui la mancata indicazione del carico di cura abbia determinato il rigetto della domanda dell’ADI per il superamento della soglia dei requisiti economico/reddituali, si procederà d’ufficio a riesaminare la relativa domanda, applicando il coefficiente dello 0,40 sulla scala di equivalenza, con conseguente rielaborazione della soglia di reddito familiare, previa nuova verifica dei requisiti, previsti per l’erogazione della misura.

Ne consegue che, solo nei casi in cui i requisiti siano accertati, le domande respinte potranno passare in stato “accolta” con l’erogazione della prima mensilità e la conseguente elaborazione di tutte le successive mensilità arretrate dovute, con la consueta cadenza quindicinale fino al raggiungimento della mensilità di competenza corrente.

Si evidenzia inoltre che, nei casi di rielaborazione delle domande respinte per mancata indicazione del componente con carico di cura, qualora si riscontri in procedura la presenza di un’ulteriore domanda dell’ADI, avente data successiva alla prima istanza con esito “respinta”, si procederà all’accoglimento della domanda precedentemente respinta, previa verifica di tutti i requisiti di accesso, e al riconoscimento delle mensilità spettanti fino al raggiungimento della prima mensilità di competenza erogata sulla domanda successiva in corso di pagamento. La procedura dell’ADI porrà in decadenza la prima domanda con motivazione “Al momento della presentazione della domanda o in fase istruttoria, il richiedente o un altro componente risulta già presente in altra domanda di ADI”, e le liquidazioni proseguiranno sulla domanda proposta successivamente.

2. Aggiornamento del modello di domanda dell’ADI

Nel modello di domanda dell’ADI, nella sezione relativa alla condizione di svantaggio, al fine di agevolare la compilazione del modello da parte dei richiedenti l’accesso alla misura e la successiva verifica da parte delle Strutture competenti (Comuni, Strutture sanitarie e Ministero della Giustizia) è stato inserito l’elenco delle Strutture sanitarie di primo livello, associandovi quelle di secondo livello.

Inoltre, nel servizio “Assegno di Inclusione (ADI)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it., nella sezione “Manuali utente ed altri documenti”, è stata pubblicata l’intera articolazione delle Strutture sanitarie (compresi i Distretti, ASTT, DDP, SerD, DSS, Ambito territoriale ASL, USL, Centro di salute mentale ecc.) che possono avere rilasciato la certificazione/attestazione della condizione di svantaggio e l’inserimento in un programma di cura e assistenza, al fine di agevolare l’individuazione della struttura di primo/secondo livello da inserire nell’apposita sezione della domanda.

Infine, nei due nuovi campi a testo libero, inseriti nel modello di domanda, l’interessato può indicare dettagliatamente la Struttura che ha rilasciato la relativa attestazione. Le informazioni inserite in tale campo sono visualizzabili esclusivamente dagli operatori delle Strutture competenti per la relativa verifica.

Si ricorda, da ultimo, che gli operatori delle Strutture sanitarie possono richiedere l’abilitazione al servizio, ai soli fini della verifica della condizione di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza, utilizzando il modello “AP64”, denominato “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per le Aziende sanitarie”, da trasmettere, debitamente compilato, con l’indicazione della Struttura sanitaria di primo livello di riferimento, alla Struttura territorialmente competente dell’INPS, come indicato nel messaggio n. 623 del 10 febbraio 2024.

Fonte: INPS