«La Consulta Nazionale dei CAF comunica che, come stabilito dal Governo con il Decreto Lavoro n. 48/2023, a partire dal 1° ottobre 2023, rimane gratuito esclusivamente il servizio di assistenza alle famiglie per la compilazione della prima DSU/ISEE e per quelle successive in presenza di variazione dei componenti il nucleo familiare. Pertanto – osserva l’organizzazione dei Centri di Assistenza Fiscale in una stringata nota pubblicata sul portale ufficiale della Consulta, confermando che – a partire dal prossimo mese di ottobre, a fronte di tale modifica normativa, l’assistenza svolta dai CAF nella presentazione di DSU/ISEE successive alla prima, prive di variazione del nucleo familiare, sarà esclusa dalla gratuità del servizio con onere a carico del cittadino nella misura massima di 25,00 euro».
In effetti, il citato decreto, all’art. 32, comma 2, evidenzia che in «In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale previsti per le attività legate all’assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE, a decorrere dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui all’articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento»
Di fatto la Legge prevede che in caso di errore, ovvero delle frequenti rilevazioni di “omissioni e difformità” rilevate da INPS in sede di attestazione dell’ISEE trasmessa tramite il Centro di Assistenza Fiscale, questo non potrà ricevere il normale rimborso dallo Stato dell’ulteriore dichiarazione “correttiva” e che tale onere ricadrà pertanto sul nucleo familiare.
L’onere a carico della famiglia, dunque, non è dovuto solo in caso di nuova dichiarazione necessaria a rilevare una variazione al nucleo stesso.